25 Jan
25Jan

A seguito di un incidente stradale un soggetto può subire una lesione all’integrità psico-fisica che incide, di conseguenza, sulla capacità lavorativa, alterando così la produzione di reddito.

La perdita o la riduzione della capacità lavorativa rappresentano un danno di natura patrimoniale da lucro cessante, che consiste in una vera e propria perdita di guadagni futuri derivanti proprio dal sinistro.

La capacità lavorativa può essere:

- GENERICA 

- SPECIFICA

Per capacità lavorativa GENERICA si intende la potenziale attitudine di un soggetto a svolgere un’attività lavorativa. 

A causa della invalidità e della conseguente incapacità lavorativa, il soggetto danneggiato subisce una diminuzione del proprio reddito, che deve essere risarcito.

Si parla di una capacità potenziale e futura di generare reddito e prescinde dall’effettiva attività che il danneggiato svolgeva al momento del sinistro.

Per capacità lavorativa SPECIFICA, invece, si fa riferimento all’effettiva riduzione della propria capacità lavorativa in relazione all’attività che il danneggiato svolgeva al momento del sinistro.

In particolare, la perdita o la riduzione della capacità lavorativa specifica consiste nell’inidoneità per il danneggiato di continuare a svolgere concretamente la propria attività lavorativa o un’attività diversa ma comunque coerente con le proprie attitudini.

Il diritto al risarcimento della perdita o della riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere dimostrato in concreto da parte del danneggiato, attraverso la prova sia dello svolgimento di un'attività produttiva di reddito, sia della diminuzione di reddito o del mancato conseguimento di guadagno.

Naturalmente la perdita o la riduzione devono essere una conseguenza diretta e immediata della lesione subita dal fatto illecito.

In conclusione, ai fini del risarcimento, la vittima del sinistro avrà l’onere di provare

- la lesione,

- la prova del reddito ante sinistro,

- l’incidenza della lesione sui guadagni,

- la differenza tra i guadagni, prima e dopo il sinistro.

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.