L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni definisce le lesioni “macropermanenti” come quel tipo di lesioni da cui deriva un danno biologico compreso tra i 10 e i 100 punti percentuali.
Per danno biologico si intende “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il criterio di liquidazione è stabilito sempre dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni private che prevede l’istituzione di una tabella unica per tutto il territorio italiano.
Tale tabella non è ancora stata emanata e, pertanto, il risarcimento del danno viene effettuato attraverso l’utilizzo delle tabelle del danno biologico di non lieve entità elaborate dal Tribunale di Milano.
L’ultimo aggiornamento risale al 2018.
Le tabelle tengono conto dei seguenti criteri per la valutazione del danno non patrimoniale:
· la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
· il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
· il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
· si tiene conto del danno morale che costituisce una quota del danno biologico e che viene calcolata secondo i criteri precedenti.
Se la menomazione subita incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
Difatti i valori tabellari sono destinati al risarcimento del danno patito da qualunque vittima di lesioni analoghe.
Spetta al giudice invece valorizzare le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso concreto, che superino le conseguenze “comuni” già previste dalle tabelle.
In particolare, sarà necessario dimostrare che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, ossia l’aumento percentuale del risarcimento, presenti dei profili di concreta riferibilità all’esperienza della singola persona, specifica e irripetibile.
È importante precisare che l’aumento quale “personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.