21 Apr
21Apr

In caso di sinistro stradale, quando le riparazioni dei danni subiti dal veicolo danneggiato risultano antieconomiche, ossia il costo delle riparazioni superano il valore commerciale del mezzo, l’Assicurazione non è tenuta a corrispondere il costo delle riparazioni, bensì il valore commerciale, che emerge dalle quotazioni ufficiali.

Questo in quanto le compagnie di assicurazioni non risarciscono il danno effettivamente subito dal veicolo ma il valore che la vettura aveva ante-sinistro. 

Nello specifico, nel caso in cui le riparazioni risultino antieconimiche, trova applicazione il c.d. risarcimento per equivalente ex art. 2058 c.c. 

L’art. 2058 c.c. stabilisce che: “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. 

In particolare, il risarcimento in forma specifica consiste nella rimozione delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro attraverso il pagamento della somma ritenuta necessaria per le riparazioni. 

Quando le riparazioni superano notevolmente il valore del bene ante-sinistro, il risarcimento diventerebbe eccessivamente oneroso per la compagnia di Assicurazione. 

Inoltre, il risarcimento non deve rappresentare una fonte di reddito per la parte danneggiata. 

Pertanto, anche a fronte della domanda da parte del danneggiato della reintegrazione in forma specifica, ossia della corresponsione del costo delle riparazioni, il giudice può comunque disporre il risarcimento per equivalente quando la prima forma di risarcimento risulti eccessivamente onerosa per la compagnia di assicurazioni. 

La giurisprudenza ravvede una eccessiva onerosità quando il valore commerciale del mezzo sia notevolmente inferiore all’importo necessario per le riparazioni. 

Ai fini della determinazione del valore commerciale, le assicurazioni di solito applicano la media dei valori indicati dai listini Eurotax blu, che esprime il valore usato dai commercianti per il ritiro dell’auto usata, e dai listini dell’Eurotax gialloche indica il valore dei prezzi di vendita. 

Tuttavia, il danneggiato, oltre ad ottenere il risarcimento del valore commerciale, ha diritto e potrà comunque chiedere il risarcimento di tutti gli altri danni connessi alla perdita dell’autovettura, come ad esempio: 

- il fermo tecnico del mezzo, 

- le spese di soccorso stradale, 

- il costo di rottamazione/demolizione dell’autovettura, 

- le spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà se acquista una nuova autovettura.

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