19 Apr
19Apr

Nel caso di investimento, a seguito di un sinistro stradale, ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il pedone danneggiato deve avanzare richiesta di risarcimento dei danni, tramite raccomandata a.r.: 

  • al conducente;
  • al proprietario del mezzo (se risulta diverso dal conducente);
  • alla Compagnia che assicura il veicolo.

 La richiesta di risarcimento danni deve indicare: 

  • le generalità del soggetto che ha diritto al risarcimento;
  • le circostanze di tempo e di luogo nelle quali è avvenuto l’incidente;
  • la dinamica dell’incidente;
  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
  • l’entità delle lesioni subite;
  • tutta la documentazione medica (verbale di Pronto Soccorso);
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale.

Si consiglia sempre di indicare l’eventuale intervento delle Autorità, come ad esempio la Polizia Locale e se vi sono testimoni del sinistro. 

La Compagnia, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, entro 90 giorni, è obbligata o a formulare un’offerta di risarcimento, oppure a comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta. 

L'offerta che la Compagnia formula è sempre preceduta da una visita medico legale presso un fiduciario della Compagnia, con la quale si accerta l'entità dei danni fisici subiti dal pedone. 

Il danneggiato potrà accettare l’offerta, se la ritiene corretta, oppure potrà decidere non accettare l’offerta e trattenere l’offerta a titolo di acconto. 

Si consiglia di effettuare sempre una perizia di parte presso un medico-legale per verificare l'entità dei danni subiti e la correttezza dell’offerta formulata dalla Compagnia. 

In caso di mancata accettazione dell’offerta, il danneggiato può tentare di trovare una definizione bonaria, attraverso il procedimento di negoziazione assistita, e in caso di esito negativo, può ricorrere al Giudice competente per richiedere il risarcimento dei danni. 

In alcuni casi il comportamento del pedone può aver contribuito al verificarsi del sinistro stradale e, in tal caso, si parla di concorso di colpa. 

Il concorso di colpa può essere dimostrato dal conducente del veicolo, il quale dimostri che il pedone non si è attenuto alle regole stabilite dal Codice della Strada. 

In tal caso il danneggiato avrà diritto al risarcimento ma con una riduzione.

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